Ordinanza — n. 42082/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROFETA ALESSANDRO nato a TORINO il 19/07/1986 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; t RG 18250/2023 Rilevato che l'imputato Alessandro Profeta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42082/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROFETA ALESSANDRO nato a TORINO il 19/07/1986 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; t RG 18250/2023 Rilevato che l'imputato Alessandro Profeta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.