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Sentenza — n. 42081/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as crime extinguished by maximum prescription period after seven years and six months. The court annulled the conviction because the statutory limitation period had fully elapsed without suspensions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42081/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming the defendant's conviction for the crime specified in Article 216, paragraph 3 of the Penal Code. The defendant argued that the appellate court failed to address the violation of the principle of equal treatment of creditors, but the court focused on the procedural timeline. The court determined that the maximum prescription period of seven years and six months had matured on March 17, 2023, rendering the crime extinguished and the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The crime is extinguished by prescription when the maximum limitation period has elapsed without suspensions, requiring the annulment of the conviction regardless of procedural errors regarding creditor equality.

Parole chiave

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criminal prescription maximum limitation period extinction of crime annulment of conviction no suspensions verified termine di prescrizione termine di pagamento credito a lungo termine

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 216 comma 3 L.F.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAFUNNO PASQUALE nato a MELFI il 03/04/1950 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; # RG 18223/2023 Rilevato che l'imputato Pasquale Bafunno ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui all'art. 216 comma 3 L.F.; Rilevato che il ricorso non è manifestamente infondato giacché effettivamente la Corte di appello non ha fornito compiuta risposta all'interrogativo posto dall'imputato nell'atto di appello, circa la violazione della par condicio creditorum; ne consegue che va preso atto che, il 17 marzo 2023, è maturato il termine di prescrizione massimo, decorsi anni sette e mesi sei dalla data di commissione del fatto e senza che si siano verificate sospensioni; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.