Italian Court dismisses appeal against partial sentence reduction for injuries and property damage as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Cristaldi's appeal against the Palermo Court of Appeal's partial sentence reduction inadmissible. Cristaldi argued for legal violations regarding liability in personal injuries and property damage, as well as a lack of acquittal for minor offense status and generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of facts for that of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.p.; Art. 360 n. 4 c.p.p.: The Court of Cassation cannot conduct a factual review or re-evaluate evidence to reach conclusions contrary to the trial court, as such powers are exclusively reserved to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTALDI GIUSEPPE nato a CATANIA il 04/02/1956 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 18110/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Cristaldi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trapani ed ha rideterminato la pena per i reati di lesioni personali e danneggiamento; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione rispettivamente in relazione alla responsabilità del reato di lesioni personali e del reato di danneggiamento - sono manifestamente infondati perché il Collegio accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260). Rilevato che il terzo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 5 sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che lo stesso motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,