Italian Court dismisses appeal claiming factual re-evaluation is improper in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Maria Lombino's appeal inadmissible, ordering her to pay costs. Lombino argued that the Court of Appeal improperly re-evaluated evidence regarding fraud and leniency, claiming this violated legal principles. The court rejected this, ruling that appellate courts in Italy cannot re-examine factual evidence or substitute their own assessment for that of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In criminal proceedings, the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment for that of the trial judge, rendering appeals based solely on factual disagreement inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBINO MARIA nato\a PALERMO il 12/08/1965 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; • RG 18106/2023 Rilevato che l'imputata Maria Lombino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo ed ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al delitto di truffa, rideterminando la pena in 4 mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato perché il Collegio accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che lo stesso motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa, delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobr