Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding gross counterfeiting under Italian Penal Code Article 474.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Di Giovanni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction for gross counterfeiting under Article 474 of the Penal Code was legally flawed and poorly motivated. The court rejected this claim, stating that the appellate court's reasoning regarding the commercial intent was logical and consistent with established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 c.p.; Art. 648 c.p.: For a counterfeit act to be considered gross, the court must assess the deceptive nature of the mark itself, not the external circumstances of the sale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI FRANCESCO nato a PALERMO il 11/02/1961 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 18090/2023 Rilevato che l'imputato Francesco Di Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen. con riferimento alla grossolanità della contraffazione ed al fine di vendita - è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, secondo l'orientamento di questa Corte in tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne (Sez. 5, Sentenza n. 30539 del 13/05/2021 Ud. (dep. 04/08/2021 ) Rv. 281702 - 01);
Considerato, inoltre, che la motivazione della Corte di appello — secondo cui il fine di vendita era desumibile dal numero degli oggetti (ventinove orologi, cinque penne e due custodie), evidentemente incompatibile con una destinazione personale — è immune da censure di manifesta illogicità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.