Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for neighbor damage, citing lack of factual review power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Cinzia Sacco inadmissible regarding her conviction for damages to neighbors. The court ruled that the appellate court properly evaluated evidence and denied generic mitigating circumstances based on relevant personal and factual indices. Consequently, the appeal was rejected because the Court of Cassation lacks the authority to re-evaluate facts or substitute its own assessment of probative elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 bis cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate probative elements or substitute its own factual conclusions, reserving such power exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCO CINZIA natck.a ROMA il 21/12/1961 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 17855/2023 Rilevato che l'imputata Cinzia Sacco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina di condanna per il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. ai danni di due vicini di casa; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità delle persone offese costituitesi parti civili - è manifestamente infondato perché il Collegio accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui la ricorrente lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche- è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato che non si è tenuto conto della memoria della parte civile in quanto presentata solo il 26 settembre 2023, senza il rispetto dei quindici giorni previsti dalla legge, e in quanto fondata su mere proposizioni teoriche, prive di addentellati concreti all'odierna regiudicanda e, pertanto, non utile sotto il profilo difensivo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, non massimata sul punto). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, il