Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking legal anchoring regarding Article 131 bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Marcus Constantin Gherbe inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of a lower court's sentence, arguing for acquittal based on Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the sole ground of appeal was deemed generic and lacked specific legal anchoring to the reasons for the appellate court's denial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are entirely generic and devoid of any specific legal anchoring to the reasons for the lower court's decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHERBE MARCUS CONSTANTIN nato a ARAD( ROMANIA) il 15/11/1989 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 17802/2023 Rilevato che l'imputato Marcus Constantin Gherbe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ravenna ed ha concesso le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena per i reati di cui agli artt. 483 cod. pen. e 76 D.P.R. 28/11/2000 n. 445, artt. 48 e 480 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi del tutto generici e privi di ancoraggio alle ragioni — giuridicamente corrette — per cui la Corte di appello ha negato il proscioglimento invocato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.