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Ordinanza — n. 42067/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for generic grounds; court rejects abstract violation claim without specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42067/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was a generic violation of the reasonable doubt standard. The appellant, Ferdinando Forte, argued for a procedural error without providing a critical comparison to the specific reasons of the lower court's decision. The court rejected this abstract proposition as lacking the necessary factual foundation required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on a generic violation of the reasonable doubt standard is inadmissible if it fails to provide a critical comparison with the specific reasons of the contested decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds reasonable doubt standard inadmissible appeal procedural violation critical comparison requirement limiti della libertà d'espressione perseguimento penale per diffamazione espressioni sconvenienti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE FERDINANDO nato a ISERNIA il 03/09/1976 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Forte Ferdinando ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Campobasso ne ha confermato la condanna per il reato di diffamazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è generico, poiché si esaurisce in proposizione astratte prive di confronto critico con le specifiche ragioni della decisione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 2.580,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.580,00, oltre accessori di legge. Così deciso i