Ordinanza — n. 42066/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: RUSSO NICOLA nato a SAN SEVERO il 10/09/1971 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza con cui detta Corte di appello, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, previa esclusione della recidiva, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 495 cod. pen. ascritto a Russo Nicola;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 42066/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: RUSSO NICOLA nato a SAN SEVERO il 10/09/1971 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza con cui detta Corte di appello, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, previa esclusione della recidiva, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 495 cod. pen. ascritto a Russo Nicola;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto in merito alla sussistenza della recidiva e al mancato spirare del termine di prescrizione, è inammissibile in quanto: - nella prima parte è generico poiché, deducendo la sussistenza della recidiva, ne evidenzia solo i presupposti formali, senza spiegare in base a quali concreti elementi (in tesi pretermessi) il nuovo episodio delittuoso avrebbe dovuto ritenersi espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale; - nella seconda parte è manifestamente infondato, poiché, in contrasto con il chiaro dato normativo e la granitica giurisprudenza costituzionale e di legittimità, pretende che la recidiva, seppure esclusa, possa incidere sul calcolo del termine prescrizionale;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso