Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of nullity and improper ground for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Bilani Juli and Giannini Gabriele inadmissible. The appellants challenged a lower court conviction for threats, assault, and property damage, arguing procedural violations and lack of reasoning. The court rejected these claims because the alleged procedural defect does not warrant nullity and the specific ground for appeal was legally inapplicable to this type of case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: Appeals against peace court judgments for crimes under the peace court's jurisdiction are inadmissible for defects in reasoning or lack of nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BILANI .JULI nato il 17/12/1982 GIANNINI GABRIELE nato a SANTO STEFANO DI MAGRA il 09/05/1948 avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Bilani Juli e Giannini Gabriele ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di La Spezia ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di minaccia, lesioni personali e danneggiamento loro rispettivamente ascritti; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia ex art. 606, lett c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen.
è inammissibile, perché l'inosservanza della norma citata non è sanzionata da nullità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'inesistenza o l'apparenza della motivazione ex art. 125 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata contiene l'esposizione degli argomenti a sostegno della decisione, mentre il riferimento alla manifesta illogicità è privo di pertinenza, dato che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39- bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso