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Ordinanza — n. 42061/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as novel ground violates procedural rules and rejects new criminal law argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground relied upon was considered entirely new and untested. The appellant, Muci Salvatore, challenged a second-instance conviction for offenses under Article 7 of Law No. 386/1990 by invoking Article 131-bis of the Criminal Code. The court rejected this argument, ruling that the novelty of the legal ground precluded its examination and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: A criminal appeal based on a wholly novel legal ground is inadmissible as it violates the principle of legal certainty and procedural economy.

Parole chiave

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novel legal ground inadmissible appeal procedural economy criminal code provision second instance conviction legal certainty principle procedural costs documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
386 del 1990; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che invoca l'art. 131-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
Art. 7 legge n. 386 del 1990
art. 131-bis cod. pen
386 del 1990; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCI SALVATORE nato a NARDO' il 25/04/1963 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Muci Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per due episodi integranti il reato di cui all'art. 7 legge n. 386 del 1990; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10