Cassation court dismisses appeal as arguments lack specificity and merely repeat lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Sportiello inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Sportiello challenged a second-instance conviction for two counts of grave threats, arguing against the crime's configuration, the denial of sentence continuation, and the penalty's severity. The court rejected these claims because they were non-specific and merely reproduced legal profiles already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reproduce legal profiles already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPORTIELLO ANTONIO nato a MELFI il 26/10/1960 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sportiello Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per due episodi di minaccia grave (capi E ed N); Ritenuto che i tre motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 23 sulla configurabilità del reato di minaccia; pag. 23 sul diniego della continuazione; pagg. 23 e 24 sulla entità della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/