Cassation court dismisses appeal against theft conviction for mere factual complaints and unfounded comparative mitigation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Diano's appeal against his theft conviction inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in affirming liability and in weighing generic mitigating circumstances against aggravating ones. The court rejected these claims because factual complaints lack legal standing in cassation and the comparison of circumstances falls within the discretion of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 69 c.p.: Appeals based on mere factual complaints are inadmissible, and the comparison of mitigating and aggravating circumstances is a matter of merit discretion unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANO LUIGI nato a NAPOLI il 01/10/1966 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Diano Luigi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, ne ha confermato la condanna per il reato di furto in luogo di privata dimora; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il secondo motivo, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 5 sentenza impugnata), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso