Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42055/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42055/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Alfred Vatha's appeal against the Venice Court of Appeal's conviction for burglary inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found his claims were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 607 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds burglary conviction generic mitigation procedural costs imputazione di furto abbandono del procedimento per truffa attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 607 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
5 sul diniego dell'attenuante ex art. 62 n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VATHA3 ALFRED (CUI 03MAGE6) nato il 26/03/1985 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Vathaj Alfred ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna in ordine al reato di furto in abitazione; mentre ha concesso all'imputato le attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena; Ritenuto che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, paragrafo 1.1., pag. 4 sul punto della responsabilità e paragrafo 2, pag. 5 sul diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4, cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0