Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42054/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for excessive sentence as sentencing discretion is within lower court's authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42054/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Ranieri's appeal against the second instance conviction for burglary inadmissible. Ranieri argued the sentence was excessive, but the court found this claim manifestly unfounded. The court ruled that sentencing falls within the discretion of the trial judge, who adequately justified the penalty in this specific case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; The appeal regarding the excessive severity of the penalty is inadmissible because the sentencing discretion belongs to the court of first instance, which must justify its exercise.

Parole chiave

Generato dall'IA
excessive penalty appeal sentencing discretion burglary conviction inadmissible appeal second instance review furto per mestiere usurpazione d'identità prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI GIOVANNI nato a BARI il 10/05/1982 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ranieri Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, ne ha confermato la condanna per il reato di furto in luogo di privata dimora; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/