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Ordinanza — n. 42053/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction as arguments are inadmissible and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42053/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Wilma Spinelli's appeal against her theft conviction inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and questioned the applicability of the aggravating circumstance regarding the victims' age, but the court found these grounds legally insufficient. Consequently, the appeal was rejected, and Spinelli was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 61 n. 5 c.p.: An appeal challenging the assessment of evidence or the applicability of an aggravating circumstance based on the age of victims is inadmissible if it merely contests the existing factual framework without presenting new, relevant legal grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility theft in dwelling conviction aggravating circumstance age evidence re-evaluation procedural costs order indagine per furto prove acquisite illegalmente testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 61 n. 5 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI WILMA nato a VERONA il 21/08/1975 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Spinelli Wilma ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione (capo B); Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputata, mira a prefigurare una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio; Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la configurabilità dell'art. 61 n. 5, cod. pen, è manifestamente infondata, poiché deduce una contraddizione palesemente insussistente: l'età avanzata delle vittime non ne mina per ciò solo l'attendibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il