Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal arguments and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cicatiello Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 455 and 640 of the Penal Code, arguing defects in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because the first ground constituted mere factual complaints barred in cassation, while the second and third grounds lacked specificity by merely repeating issues already adequately addressed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; mere complaints regarding factual findings or repetitive arguments already decided by the lower court render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICATIELLO GIUSEPPE nato a ARZANO il 07/04/1962 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cicatiello Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il secondo e il terzo motivo sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 su art. 131-bis cod. pen. e pagg. 5 e 6 su entità della pena); Letta la memoria della difesa che si esaurisce nella presentazione di conclusioni, senza argomenti aggiuntivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il