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Sentenza — n. 42049/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42049/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42049/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in totale riforma della sentenza assolutoria di primo grado impugnata dal Pubblico ministero, ha dichiarato Lucera Antonia e Lavacca Giacomo colpevoli del reato di furto monoaggravato, commesso il 22 aprile 2015. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il difensore, deducendo: il difetto di querela; la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.; il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità; l'inosservanza dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. in relazione all'art. 163 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 42049/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il difensore, deducendo: il difetto di querela; la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.; il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità; l'inosservanza dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. in relazione all'art. 163 cod. pen..

Parole chiave

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revisione della sentenza penale difesa penale rinvio del dibattimento abbandono del procedimento per truffa diritti della difesa cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
in relazione all'art. 163 cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LUCERA ANTONIA nato a BITONTO il 11/11/1959 LAVACCA GIACOMO nato a ALTAMURA il 04/09/1987 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in totale riforma della sentenza assolutoria di primo grado impugnata dal Pubblico ministero, ha dichiarato Lucera Antonia e Lavacca Giacomo colpevoli del reato di furto monoaggravato, commesso il 22 aprile 2015.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il difensore, deducendo: il difetto di querela; la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.; il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità; l'inosservanza dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. in relazione all'art. 163 cod. pen..

3. Il ricorso non è inammissibile, avuto riguardo, in particolare, alla censura sulla inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. trattandosi di riforma di sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa. Deriva che, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e non essendo immediatamente constatabile il difetto di querela dedotto quando ancora erano in corso i termini per presentarla ex d. Igs. n. 150 del 2022, va rilevato che in data 17 gennaio 2023 è decorso il termine di prescrizione del reato (tenuto conto di 56 giorni di sospensione per rinvio udienza dal 14 luglio 2021 al 8 settembre 2021, per impedimento del difensore).

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così d