Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural violations and lack of nullity grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gulfo Nicola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of specific criminal procedure articles regarding sentencing and reasoning, but the court found these norms do not warrant nullity. Furthermore, the civil party's request for cost reimbursement was rejected because their submission was filed late, exceeding the statutory deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, 533, 546 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; Art. 39-bis d.lgs. 274/2000: Appeals based on non-nullifying procedural violations or insufficient reasoning are inadmissible if they do not meet strict admissibility requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULFO NICOLA nato a POLICORO il 15/10/1960 avverso la sentenza del 16/12/2022 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gulfo Nicola ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Matera ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612 e 581 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce inosservanza degli artt.192, 533 e 546 cod. proc. pen., è inammissibile poiché si tratta di norme la cui inosservanza non è sanzionata da nullità (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04 ); Considerato che il secondo motivo, che contesta l'entità della pena, si risolve nella deduzione di vizi di motivazione non consentita in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l'attività della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria (trasmessa il 28 settembre 2023); mentre, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308;
Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così decis