Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of standing to challenge motivation in peace court appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Santarelli's appeal inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. Santarelli argued the lower court's decision lacked proper reasoning, but the Court held that appeals against peace court judgments cannot be filed on grounds of defective motivation. Consequently, the request for cost reimbursement by the civil party was also rejected because it was submitted too late.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. 274/2000: Appeals against peace court judgments for defects in reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARELLI MARCO nato a CIVITANOVA MARCHE il 22/08/1981 avverso la sentenza del 10/11/2022 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Santarelli Marco ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Macerata ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge, è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia l'assenza e/o l'apparenza della motivazione, atteso che la sentenza impugnata espone un apparato argomentativa e non è consentito nella parte in cui si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39- bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l'attività della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria (trasmessa il 2 ottobre 2023); mentre, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308;
Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così d