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Ordinanza — n. 42046/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming identification error as mere factual complaint failing to undermine appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42046/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Besmir Doci's appeal against the Venice Court of Appeal's conviction for burglary inadmissible. Doci argued the lower court failed to properly identify him, but the court found this constituted a mere factual complaint rather than a logical flaw in the reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Doci was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based solely on alleged factual errors regarding identification that do not affect the logical coherence of the appellate judgment is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal identification error mere factual complaint logical coherence burden of proof imputazione di furto violazione di domicilio perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOCI BESMIR nato il 08/06/1989 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Doci Besmir ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il furto in luogo di privata dimora Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di identificazione dell'imputato, si risolve in doglianze di mero fatto inidonee a intaccare la tenuta logica dell'apparato argomentativo esposto dalla Corte di appello (pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1