Ordinanza — n. 42045/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI FRANCESCO nato a CATANIA il 22/01/1948 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tomaselli Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il furto di 400 kg di arance; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del fatto in termini di tentativo, è manifestamente infondato, poiché dalla sentenza impugnata risulta che i carabinieri sono intervenuti dopo aver notato che la vettura dell'imputato era colma di arance e quindi in un momento in cui Tomaselli aveva già acquisito una autonoma disponibilità sulla frutta sottratta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42045/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, che lamenta il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI FRANCESCO nato a CATANIA il 22/01/1948 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tomaselli Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il furto di 400 kg di arance; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del fatto in termini di tentativo, è manifestamente infondato, poiché dalla sentenza impugnata risulta che i carabinieri sono intervenuti dopo aver notato che la vettura dell'imputato era colma di arance e quindi in un momento in cui Tomaselli aveva già acquisito una autonoma disponibilità sulla frutta sottratta;
Considerato che il secondo motivo, che lamenta il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso