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Ordinanza — n. 42044/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to abstract arguments and discretionary sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42044/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Orlando Giordano inadmissible regarding two theft convictions. The appellant argued for generic mitigating circumstances and excessive sentencing, but the court found these arguments abstract and lacking critical engagement with the first-instance decision. The court ruled that the sentencing discretion exercised by the lower courts was justified and that the appeal failed to meet admissibility standards.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on abstract deductions without critical comparison to the decision or if it challenges sentencing discretion exercised adequately by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility abstract legal arguments sentencing discretion generic mitigating circumstances Corte di Cassazione identificazione forense prova del DNA prove fabbricate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO GIORDANO nato a VERONA il 04/05/1952 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Orlando Giordano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per due episodi di furto; Ritenuto che il primo motivo di ricorso si risolve in deduzioni astratte prive di confronto critico con le ragioni della decisione; Considerato che il secondo motivo, che lamenta il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché vengono in luce punti della decisione rientranti nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata già dal primo grado di giudizio (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado e pag. 3 sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il