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Ordinanza — n. 42043/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence for attempted theft as penalty discretion is valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42043/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Emidio Mario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mario challenged the second-instance judgment confirming his conviction for attempted theft solely on the ground that the imposed sentence was excessive. The court rejected this argument, ruling that sentencing falls within the trial judge's discretionary power, which was exercised appropriately in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The appeal challenging the severity of a penalty on the grounds of excessiveness is inadmissible because the gradation of the sentence lies within the discretionary power of the court of first instance.

Parole chiave

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attempted theft conviction excessive sentence appeal judicial sentencing discretion Cassation inadmissibility penal gradation power tentato furto furto di lieve entità contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMIDIO MARIO nato a FRANCOFONTE il 02/05/1969 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Emidio Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per un tentato furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1