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Ordinanza — n. 42042/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive, upholding conviction for electricity theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42042/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mirabella Sebastiano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were rejected because the first ground was deemed generic and abstract, while the second and third grounds merely repeated issues already properly addressed by the lower court. Consequently, the conviction for electricity theft stands, and the appellant bears the financial burden of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of generic assertions without critical comparison to the lower court's reasoning or if it merely reproduces grounds already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments electricity theft court costs sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA SEBASTIANO nato a CATANIA il 21/04/1971 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mirabella Sebastiano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico poiché si risolve in mere asserzioni astratte prive di confronto critico con le ragioni argomentative esposte in sentenza; Considerato che il secondo e il terzo motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 su attenuante art. 62 n. 4 e pag. 4 su entità della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04