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Ordinanza — n. 42041/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42041/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a second-instance conviction for attempted theft and resistance to a public official, but his defense was deemed merely repetitive of points already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the court upheld the original conviction without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds resistance to public official attempted theft procedural economy minaccia contro le autorità tentata estorsione reato di coazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONNICI CARLO nato a CATANIA il 13/10/1966 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bonnici Carlo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna in ordine ai reati di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale; letta la memoria del difensore che insiste, in particolare, sul secondo motivo di motivo; Ritenuto che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, seconda pagina della motivazione su sussistenza reato di resistenza e seconda pagina sulla esclusione della continuazione con reato già giudicato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0