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Ordinanza — n. 42039/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft conviction due to lack of specific reasoning for denying generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42039/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Melita Francesco against the Second Instance Court of Catania inadmissible. The appellant argued for the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the sole ground of appeal manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that a trial judge need only provide a sufficient reference to the decisive elements when refusing such mitigation, a requirement met in this case.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When denying generic mitigating circumstances, the court of first instance must provide a sufficient reference to the decisive elements, not a detailed analysis of all facts.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances theft conviction appeal insufficient reasoning manifestly unfounded procedural inadmissibility Cassation standard sufficient reference requirement indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELITA FRANCESCO nato a TAORMINA il 08/07/1986 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Melita Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo proposto, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1