Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft, citing lack of procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Cutrona Luciano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for theft under Article 624-bis of the Penal Code, arguing the evidence of his responsibility was insufficient and the sentence was excessive. The court rejected these claims, noting that the conviction was supported by a sound motivational framework and that the penalty fell within the judge's discretionary power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis cod. pen.; The appeal against a criminal conviction is inadmissible when the grounds contesting the evidence of responsibility or the appropriateness of the sentence are manifestly unfounded and lack logical basis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTRONA LUCIANO nato a COMISO il 18/10/1974 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cutrona Luciano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la prova della responsabilità dell'imputato (addirittura posto in libertà dal gip, in sede di convalida di arresto, per assenza di gravi indizi di colpevolezza), è manifestamente infondato, poiché l'affermazione di colpevolezza è sostenuta da un congruo apparato motivazionale, immune da vizi logici (pagg. 2 e 3); Considerato che il motivo afferente al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.
3) rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale; Preso atto che il difensore di fiducia dell'imputato ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia al mandato in data 18 luglio 2023 e chiarito che detta rinuncia non comporta alcun incombente successivo a carico dell'ufficio procedente poiché intervenuta in data successiva alla notifica dell'avviso di udienza (trasmesso in data 27 giugno 2023); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de