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Ordinanza — n. 42036/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as identical to rejected appeal grounds, ordering costs against Carbonaro Miscel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42036/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Carbonaro Miscel inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that all three grounds of the appeal were exact reiterations of the identical arguments already rejected by the Court of Appeal of Catania. Consequently, the decision upholds the lower court's conviction for personal injuries and aggravated threats while acquitting him of the second injury charge.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already rejected by the appellate court without presenting new arguments or evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of grounds procedural economy Cassation review costs against appellant corresponsabilità della vittima responsabilità personale risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARO MISCEL nato a AUGUSTA il 30/10/1994 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Carbonaro Miscel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali ai danni di Esposito Orazio e di minaccia aggravata; mentre lo ha assolto dal concorso nel reato di lesioni personali ai danni di Esposito Davide, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che tutti e tre i motivi di ricorso costituiscono l'esatta riproposizione degli identici motivi di appello già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 6 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/