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Ordinanza — n. 42034/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity under Art. 591(4) c.p.p. regarding Art. 62(4) c.p. mitigation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42034/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the ground raised by the appellant. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing that the mitigation provided for in Article 62, paragraph 4, of the Penal Code should have been applied. The court rejected this argument because the same ground was previously deemed inadmissible in the appeal for lacking substantive reasoning, rendering the current appeal similarly void.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 591, comma 4 cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is intrinsically generic and lacks any specific arguments or reasoning to support the claim.

Parole chiave

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generic appeal ground inadmissibility under Art 591 mitigation of penalty theft conviction lack of substantive reasoning prova del dolo luogo del reato prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 591, comma 4 cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, poiché era già inammissibile per genericità intrinseca (rilevabile in questa sede ex art. 591, comma 4, cod.
art. 624-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONETTO MANOLO nato a CATANIA il 20/03/1983 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Caponetto Manolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che si appunta sul diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile, poiché era già inammissibile per genericità intrinseca (rilevabile in questa sede ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.) l'omologo motivo di appello il quale si esauriva in una mera enunciazione priva di ragioni a sostegno Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/