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Ordinanza — n. 42033/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42033/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42033/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA COGNATA TRASPADANO nato a LICATA il 14/01/1962 LA COGNATA PIETRO nato a LICATA il 23/01/1984 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che La Cognata Traspadano e La Cognata Pietro, con un unico atto a firma del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di violazione di domicilio (capo A) e di lesioni aggravate dai futili motivi e dal fatto commesso da più persone riunite (artt. 582-585 cod. pen. capo B, esclusa sin dal primo grado l'aggravante di cui all'art. 583, comma secondo, n. 4, cod. pen.);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42033/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582-585 cod. pen. capo B, esclusa sin dal primo grado l'aggravante di cui all'art. 583, comma secondo, n. 4, cod. pen.);

Parole chiave

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aggressione fisica violenza domestica corresponsabilità della vittima violazione di domicilio reati violenti tentata lesione personale semplice
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA COGNATA TRASPADANO nato a LICATA il 14/01/1962 LA COGNATA PIETRO nato a LICATA il 23/01/1984 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che La Cognata Traspadano e La Cognata Pietro, con un unico atto a firma del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di violazione di domicilio (capo A) e di lesioni aggravate dai futili motivi e dal fatto commesso da più persone riunite (artt. 582-585 cod. pen. capo B, esclusa sin dal primo grado l'aggravante di cui all'art. 583, comma secondo, n. 4, cod. pen.);

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso non è consentito, poiché si esaurisce in doglianze di fatta e demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare; mentre il giudice di legittimità non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Ritenuto, infine, che non può accogliersi la richiesta delle parti civili di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in suo favore, perché l'attività della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria (trasmessa a mezzo pec in data 28 settembre 2023); mentre, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt.610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308;

Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così