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Ordinanza — n. 42032/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as merely repetitive of already rejected arguments regarding tax force entry charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Prestigiacomo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal was deemed a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the court upheld the conviction for aggravated tax force entry, finding no merit in the repetitive challenge.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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repetitive appeal tax force entry inadmissible appeal procedural economy aggravated charges furto di lieve entità imputazione di furto reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 624-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTIGIACOMO ANTONINO nato a PALERMO il 22/07/1964 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS[NI; Rilevato che l'imputato Prestigiacomo Antonino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato da violenza sulle cose (forzature delle imposte di ingresso); Considerato che l'unico motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3, che nell'escludere la particolare tenuità del danno valuta, correttamente, anche "i notevoli danni arrecati alla struttura in particolare conseguenti alla forzatura delle porte");

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0