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Ordinanza — n. 42031/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments were already properly rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42031/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Simon Bogdan inadmissible. Bogdan challenged a second-instance conviction for injuries caused by an improper weapon and unjustified carrying, arguing for reconsideration of the lower court's rulings. The court rejected the appeal because the contested points were merely reproductions of legal assessments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge with correct reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of legal evaluations already properly examined and rejected by the court of first instance or the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds already examined proper rejection Cassation procedure arma personale oggetto pericoloso violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMON BOGDAN nato il 03/02/1986 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Simon Bogdan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali commesso con l'uso di un'arma impropria (capo A), nonché per il porto ingiustificato della suddetta arma (capo B); Considerato che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. paragrafo 2, pag. 4 sul porto ingiustificato del martello; paragrafo 3, pag. 5 sul diniego della attenuante della provocazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/