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Ordinanza — n. 42030/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for factual complaints and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42030/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Asaro Mirko and Catania Antonino inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of evidence regarding the victim and witness Mannone, and claimed the sentence was excessive. The court rejected these claims, ruling that factual complaints cannot trigger a new assessment of evidence and that the penalty falls within the trial judge's discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on alleged factual errors or excessive sentencing are inadmissible when they merely request a re-evaluation of evidence or challenge the exercise of the trial judge's discretionary power without demonstrating a violation of law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints rejection sentencing discretion evidence re-evaluation Cassazione ordinanza partecipazione al reato scemata imputabilità immunità parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASARO MIRKO nato a MAZARA DEL VALLO il 05/09/1994 CATANIA ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 24/06/1955 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Asaro Mirko e Catania Antonino, con un unico atto a firma del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto di cui al capo A); mentre ha assolto il secondo dal reato di furto di cui al capo B), procedendo, nei suoi confronti, alla conseguente rideterminazione della pena;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di travisamento della prova dichiarativa offerta dalla persona offesa e dal teste Mannone, si risolve in inammissibili doglianze in fatto volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori; Considerato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 6 della motivazione);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso