Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic lack of motivation regarding authorship identity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Di Salvo Vito inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued a lack of motivation regarding his identity as the crime's author, but the court found this ground generic since the lower court already established his identity based on his name and lack of evidence pointing to another perpetrator. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the conviction's merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the alleged defect of motivation is generic and fails to confront the lower court's reasoning, which already established the defendant's identity as the perpetrator based on his name and absence of evidence implicating a third party.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO VITO nato a AQUILONIA il 30/08/1972 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Salvo Vito ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in merito alla mancata individuazione del ricorrente quale autore del reato in contestazione, è generico, perché non si confronta con la risposta già ottenuta dalla Corte di appello, la quale ha ritenuta certa la riferibilità della condotta all'imputato il quale si presentava con il proprio nome e cognome, in difetto di altri elementi che potessero riferire i fatti a un terzo soggetto che si spacciasse per l'imputato (pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0