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Ordinanza — n. 42027/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction for excessive sentence as penalty discretion is valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42027/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Radu Dorel and Iacob Bogdan Ionut inadmissible regarding their theft conviction. The appellants argued that the imposed sentence was excessive, but the court found this claim manifestly unfounded. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion, which was exercised appropriately in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the severity of a sentence are inadmissible if the penalty falls within the judge's discretionary power and is justified by the circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility excessive sentence claim judicial sentencing discretion theft conviction appeal Cassation procedure rules difesa penale partecipazione al reato principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADU DOREL nato il 02/05/1977 IACOB BOGDAN IONUT nato il 31/08/1980 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Radu Dorel e Iacob Bogdan Ionut , con un unico atto a firma del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. seconda pagina della motivazione); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1