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Ordinanza — n. 42026/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft sentence as excessive claim is unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42026/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Loretta Spinelli inadmissible, confirming her conviction for aggravated theft. Spinelli argued that the sentence imposed by the Rome Court of Appeal was excessive, but the court found this claim manifestly unfounded. The court ruled that sentencing falls within the discretion of the trial judge, who adequately justified the punishment in this specific case.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; The claim that a sentence is excessive is manifestly unfounded if the sentencing discretion of the trial judge was exercised adequately and the conviction is based on valid legal grounds.

Parole chiave

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aggravated theft sentencing discretion excessive sentence inadmissible appeal Cassation procedure aggravamento della pena altri capi d'accusa furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI LORETTA nato a CHIARAVALLE il 09/10/1978 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Spinelli Loretta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato ex artt. 81, 624, 625, comma primo, nn. 2, 7 e 7bis, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che si duole dell'eccessività della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1