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Ordinanza — n. 42024/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic lack of argumentative comparison regarding factual evaluation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42024/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ferruggio Biagio inadmissible due to a generic defect in reasoning. The appellant argued that the lower court erred in evaluating facts and omitted decisive points, but the court found these claims to be mere assertions without argumentative comparison to the lower court's reasons. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and consist merely of assertions lacking argumentative comparison with the reasons underlying the contested decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of argumentative comparison inadmissible cassation appeal factual evaluation error procedural defect truffa aggravata frode nel pignoramento indagine internazionale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRUGGIO BIAGIO nato a PALERMO il 21/01/1965 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ferruggio Biagio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato ex artt. 81, 624, 625, comma primo, nn. 2, 7 e 7bis, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in merito all'erronea valutazione del fatto e all'omesso esame sui punti decisivi, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1