Cassation court dismisses appeal as generic; aggravating circumstance recognized due to public service items.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Barone's appeal inadmissible for failing to substantiate his claim of a motivation defect regarding the aggravated theft charge. Barone argued the exposure to public fame circumstance lacked specific reasoning, but the court noted the conviction was based on the theft of items destined for public service. Consequently, the appeal was rejected as generic because it did not address the specific legal ratio decidendi established by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.; An appeal alleging a defect in the reasoning of an aggravated circumstance is inadmissible if the lower court correctly identified the statutory elements, such as the theft of items destined for public service, without needing further elaboration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE GIOVANNI nato a PALERMO il 28/06/1984 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Barone Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato ex artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in merito alla sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è generico, perché non coglie la ratio decidendi in tema di art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. in quanto tale aggravante è stata riconosciuta perché il fatto fu commesso su cose "destinate a pubblico servizio" (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0