Italian Supreme Court dismisses appeals against criminal conviction for mere factual complaints and unsupported legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals filed by Sortino Francesco and Riccobene Cristina inadmissible. The appellants challenged their conviction for crimes under Articles 110, 624, and 625 of the Penal Code, arguing against the existence of the crimes and requesting specific mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they constituted mere factual complaints unsuitable for the court of appeal and lacked concrete legal grounds for the requested mitigations or prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in the court of appeal are inadmissible if they consist merely of factual complaints or lack concrete legal reasons to support the requested relief.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SORTINO FRANCESCO nato a LICATA il 15/05/1987 RICCOBENE CRISTINA nato a LICATA il 18/01/1989 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Sortino Francesco e Riccobene Cristina, con un unico atto a firma del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen„;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dei reati, l'erronea valutazione delle prove a carico degli imputati e conseguentemente la responsabilità penale dei ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto, la richiesta ex art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 6 sentenza impugnata); e la richiesta ex art. 131-bis cod. pen.
è priva di concrete ragioni a sostegno; Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, che deduce l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, perché il termine massimo di prescrizione del reato, commesso in data 1 settembre 2016, spirerebbe in data 1 marzo 2024; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così