Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for manifestly unfounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing issues regarding attempted crime classification, statutory limits, and sentencing comparisons. The court rejected these claims as manifestly unfounded or inappropriate for review at the stage of legality, noting that discretionary sentencing evaluations require no further scrutiny unless arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n.5, 110, 624, 625 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62 n.4 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: Appeals regarding sentencing comparisons and statutory limits are inadmissible if not arbitrary or illogical, as they fall within the discretion of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURANTE VINCENZO nato a PALERMO il 05/07/1999 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Durante Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 61 n.5, 110, 624, 625, comma primo, n. 5, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata derubricazione del reato nella ipotesi tentata, poiché i giudici di merito hanno accertato che il bene non era assoggettato a una vigilanza continua da parte della persona offesa (v. pag. 2);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che invoca l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il reato di furto pluriaggravato ha una cornice edittale (da tre a dieci anni di reclusione oltre la pena pecuniaria) che non rientra nei limiti stabiliti dal comma primo dell'art. 131- bis cod. pen. anche nel nuovo testo come modificato dal d. Igs. n.150 del 2022 (pena detentiva non superiore nel minimo a due anni); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso (contrassegnato dal numero 5 anziché dal numero 4) - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante di cui all'articolo 625, comma primo, n.5, cod. pen. - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende