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Ordinanza — n. 42019/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacks argumentative comparison with lower court reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42019/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Cangelosi's appeal against his conviction inadmissible due to a generic defect in reasoning. Cangelosi argued the lower court's decision lacked proper motivation, but the court found his claims were mere assertions without argumentative comparison to the original judgment. Consequently, the appeal was rejected, and Cangelosi was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defect of motivation is generic and consists solely in assertions lacking argumentative comparison with the reasons underlying the contested decision.

Parole chiave

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generic defect of motivation lack of argumentative comparison inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende furto aggravato furto aggravato in banda truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGELOSI FRANCESCO nato a PALERMO il 27/06/1991 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS]NI; Rilevato che l'imputato Cangelosi Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10