Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42018/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42018/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42018/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato Pirvan Ionut per i reati ascrittigli ai capi 1) e 3) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione rideterminando la pena e ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 5, cod. pen. (capo 2, con la recidiva specifica e infraquinquennale, commesso in data 8 gennaio dell'anno 2008, non del 2009 come riportato nell'originario capo di imputazione successivamente corretto);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 42018/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deriva che, in assenza di elementi che possano condun -e a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. peri., va rilevato che in data 8 luglio 2020 è decorso il termine di prescrizione del reato di cui al capo 2).

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale reati penali gravi sanzione penale aggravamento della pena infrazione qualificata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIRVAN IONUT nato il 08/10/1988 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato Pirvan Ionut per i reati ascrittigli ai capi 1) e 3) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione rideterminando la pena e ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 5, cod. pen. (capo 2, con la recidiva specifica e infraquinquennale, commesso in data 8 gennaio dell'anno 2008, non del 2009 come riportato nell'originario capo di imputazione successivamente corretto);

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi in punto di responsabilità, in punto di sussistenza di recidiva e di trattamento sanzionatorio.

3. Il motivo sulla sussistenza della recidiva è fondato. Invero ai fini della configurabilità della recidiva è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile (tra le altre Sez. 6, n. 16149 del 03/04/2014, Madeddu, Rv. 259681). Nella specie il reato cd. "fondante" ha formato oggetto di sentenza divenuta irrevocabile il 30 marzo 2008, in data successiva alla consumazione del reato per cui si procede. La recidiva va esclusa.

4. Deriva che, in assenza di elementi che possano condun -e a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. peri., va rilevato che in data 8 luglio 2020 è decorso il termine di prescrizione del reato di cui al capo 2).

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato di cui al capo 2) è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Esclusa la recidiva contestata, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così