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Ordinanza — n. 42015/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42015/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42015/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUINI MOHAMED KHALIL nato il 14/05/2003 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di iouini Mohamed Khalil OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con motivazione in fatto logica e completa, pertanto insindacabile in sede di legittimità, ha mostrato di condividere la prognosi favorevole di recidiva del ricorrente in ragione delle plurime denunce a carico, dell'assenza di occupazione e di stabile dimora; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42015/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUINI MOHAMED KHALIL nato il 14/05/2003 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di iouini Mohamed Khalil OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con motivazione in fatto logica e completa, pertanto insindacabile in sede di legittimità, ha mostrato di condividere la prognosi favorevole di recidiva del ricorrente in ragione delle plurime denunce a carico, dell'assenza di occupazione e di stabile dimora; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pene condizionali liberazione condizionale commisurazione della pena minorile revoca della sospensione condizionale congedo per attività giovanili extrascolastiche esenzione dalla pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUINI MOHAMED KHALIL nato il 14/05/2003 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di iouini Mohamed Khalil OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con motivazione in fatto logica e completa, pertanto insindacabile in sede di legittimità, ha mostrato di condividere la prognosi favorevole di recidiva del ricorrente in ragione delle plurime denunce a carico, dell'assenza di occupazione e di stabile dimora; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09