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Ordinanza — n. 42011/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42011/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42011/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULEMANOVIC SHARON nato a ROMA il 01/01/1989 avverso l'ordinanza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sulemanovic Sharon OSSERVA rilevato che il ricorso( che prospetta la violazione di legge in ordine all'art. 585, comma 1- bis cod. proc. pen. dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per intempestività è manifestamente infondato, tenuto conto che la norma richiamata dalla difesa/ che assegna quindici giorni in più all'imputato assente per la proposizione dell'impugnazion, è applicabile alla sole decisioni pronunciate in data successiv&all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022) ex art. 89, comma 3, d.lgs. cit.; che la sentenza della Corte di appello di Messina è stata emessa il 14 ottobre 2022; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42011/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 585, comma 1- bis cod. proc. pen. dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per intempestività è manifestamente infondato, tenuto conto che la norma richiamata dalla difesa/ che assegna quindici giorni in più all'imputato assente per la proposizione dell'impugnazion, è applicabile alla sole decisioni pronunciate in data successiv&all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022) ex art. 89, comma 3, d.lgs. cit.; che la sentenza della Corte di appello di Messina è stata emessa il 14 ottobre 2022; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale termine legale violazione del principio di celerità inattività successiva alla sospensione sospensione di pena durata eccessiva del procedimento
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULEMANOVIC SHARON nato a ROMA il 01/01/1989 avverso l'ordinanza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sulemanovic Sharon OSSERVA rilevato che il ricorso( che prospetta la violazione di legge in ordine all'art. 585, comma 1- bis cod. proc. pen. dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per intempestività è manifestamente infondato, tenuto conto che la norma richiamata dalla difesa/ che assegna quindici giorni in più all'imputato assente per la proposizione dell'impugnazion, è applicabile alla sole decisioni pronunciate in data successiv&all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022) ex art. 89, comma 3, d.lgs. cit.; che la sentenza della Corte di appello di Messina è stata emessa il 14 ottobre 2022; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/