Ordinanza — n. 42006/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERA GIANLUCA nato a CASERTA il 06/09/1983 avverso l'ordinanza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nocera Gianluca; OSSERVA Ritenuto che la dedotta nullità dell'ordinanza con cui la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello tardivamente proposto in quanto notificata a mezzo "PEC" al solo difensore è manifestamente infondato in quanto l'adempimento è corrispondente alla previsione dell'all'art. 591, comma 3, cod. proc. pen. che impone la notifica al solo soggetto che ha proposto l'appello, tanto che costituisce eccezione l'ipotesi in cui sia la parte personalmente ad aver interposto il gravame allorché è invece necessaria la notifica anche al difensore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42006/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 3, cod. proc. pen. che impone la notifica al solo soggetto che ha proposto l'appello, tanto che costituisce eccezione l'ipotesi in cui sia la parte personalmente ad aver interposto il gravame allorché è invece necessaria la notifica anche al difensore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERA GIANLUCA nato a CASERTA il 06/09/1983 avverso l'ordinanza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nocera Gianluca; OSSERVA Ritenuto che la dedotta nullità dell'ordinanza con cui la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello tardivamente proposto in quanto notificata a mezzo "PEC" al solo difensore è manifestamente infondato in quanto l'adempimento è corrispondente alla previsione dell'all'art. 591, comma 3, cod. proc. pen. che impone la notifica al solo soggetto che ha proposto l'appello, tanto che costituisce eccezione l'ipotesi in cui sia la parte personalmente ad aver interposto il gravame allorché è invece necessaria la notifica anche al difensore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2