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Ordinanza — n. 42005/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42005/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42005/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA COSIMO DAMIANO nato a COLLEFERRO il 01/10/1979 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Stella Cosimo Damiano; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della decisione impugnata risulta inammissibile in quanto prospetta una rivalutazione ed una rilettura alternativa delle fonti di prova che hanno, invece, condotto la Corte di appello a ritenere che, sulla base delle dichiarazioni rese dai pubblici ufficiali, le affermazioni minacciose evocate nell'imputazione fossero deliberatamente tese a coartare la volontà dei medesimi; che la semplicità dei fatti desunta dal contenuto delle affermazioni minacciose, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non richiede ulteriore precisazione rispetto a quanto esposto in sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42005/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA COSIMO DAMIANO nato a COLLEFERRO il 01/10/1979 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Stella Cosimo Damiano; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della decisione impugnata risulta inammissibile in quanto prospetta una rivalutazione ed una rilettura alternativa delle fonti di prova che hanno, invece, condotto la Corte di appello a ritenere che, sulla base delle dichiarazioni rese dai pubblici ufficiali, le affermazioni minacciose evocate nell'imputazione fossero deliberatamente tese a coartare la volontà dei medesimi; che la semplicità dei fatti desunta dal contenuto delle affermazioni minacciose, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non richiede ulteriore precisazione rispetto a quanto esposto in sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale risarcimento per atto illecito pubblica istigazione a delinquere violenza o minaccia contro le autorità minaccia alla sicurezza pubblica azione civile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA COSIMO DAMIANO nato a COLLEFERRO il 01/10/1979 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Stella Cosimo Damiano; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della decisione impugnata risulta inammissibile in quanto prospetta una rivalutazione ed una rilettura alternativa delle fonti di prova che hanno, invece, condotto la Corte di appello a ritenere che, sulla base delle dichiarazioni rese dai pubblici ufficiali, le affermazioni minacciose evocate nell'imputazione fossero deliberatamente tese a coartare la volontà dei medesimi; che la semplicità dei fatti desunta dal contenuto delle affermazioni minacciose, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non richiede ulteriore precisazione rispetto a quanto esposto in sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/0