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Ordinanza — n. 42002/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42002/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42002/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VONA MAURO nato a APRILIA il 05/05/1964 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Vona Mauro; OSSERVA rilevato che l'articolato motivo con cui si deduce la nullità assoluta ed insanabile e conseguente inutilizzabilità delle conclusioni del consulente tecnico è manifestamente infondato, risultando corretta la motivazione sul punto offerta dalla Corte di appello che, richiamando quella del giudici di primo grado, ha osservato che nessuna influenza sugli esiti dell'attività tecnica aveva assunto la dedotta violazione dell'art. 87, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (omesso avviso al difensore delle operazioni di campionatura e mancato rispetto della normativa eurounitaria in ordine al prelievo dei campioni) tenuto conto che detta norma afferisce alla successiva attività di campionatura che ne precede la distruzione non intervenuta in occasione dello svolgimento del processo di primo grado e, pertanto, irrilevante in merito alla legittimità dell'accertamento tecnico; tenuto conto che, in assenza di esplicita disposizione di legge che ne attesti la nullità assoluta ed insanabile, la deduzione risulta manifestamente infondata anche in considerazione dell'intervenuta decisione all'esito di giudizio abbreviato; che la manifesta infondatezza della deduzione implica l'eccentricità della richiesta riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 a fronte di chilogrammi 108 di marijuana detenuti dal ricorrente da cui erano ricavabili 690.833 dosi medie singole;; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42002/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 87, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (omesso avviso al difensore delle operazioni di campionatura e mancato rispetto della normativa eurounitaria in ordine al prelievo dei campioni) tenuto conto che detta norma afferisce alla successiva attività di campionatura che ne precede la distruzione non intervenuta in occasione dello svolgimento del processo di primo grado e, pertanto, irrilevante in merito alla legittimità dell'accertamento tecnico; tenuto conto che, in assenza di esplicita disposizione di legge che ne attesti la nullità assoluta ed insanabile, la deduzione risulta manifestamente infondata anche in considerazione dell'intervenuta decisione all'esito di giudizio abbreviato; che la manifesta infondatezza della deduzione implica l'eccentricità della richiesta riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 a fronte di chilogrammi 108 di marijuana detenuti dal ricorrente da cui erano ricavabili 690.833 dosi medie singole;; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti prova facilitata perizia psichiatrica insufficiente censura dell'apprezzamento delle prove inutilizzabilità delle prove illecite facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VONA MAURO nato a APRILIA il 05/05/1964 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Vona Mauro; OSSERVA rilevato che l'articolato motivo con cui si deduce la nullità assoluta ed insanabile e conseguente inutilizzabilità delle conclusioni del consulente tecnico è manifestamente infondato, risultando corretta la motivazione sul punto offerta dalla Corte di appello che, richiamando quella del giudici di primo grado, ha osservato che nessuna influenza sugli esiti dell'attività tecnica aveva assunto la dedotta violazione dell'art. 87, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (omesso avviso al difensore delle operazioni di campionatura e mancato rispetto della normativa eurounitaria in ordine al prelievo dei campioni) tenuto conto che detta norma afferisce alla successiva attività di campionatura che ne precede la distruzione non intervenuta in occasione dello svolgimento del processo di primo grado e, pertanto, irrilevante in merito alla legittimità dell'accertamento tecnico; tenuto conto che, in assenza di esplicita disposizione di legge che ne attesti la nullità assoluta ed insanabile, la deduzione risulta manifestamente infondata anche in considerazione dell'intervenuta decisione all'esito di giudizio abbreviato; che la manifesta infondatezza della deduzione implica l'eccentricità della richiesta riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 a fronte di chilogrammi 108 di marijuana detenuti dal ricorrente da cui erano ricavabili 690.833 dosi medie singole;; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso