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Ordinanza — n. 42000/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of admissibility and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42000/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Faslia Kelmed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the buyer's statements, the lack of non-prosecution cause, and mitigating circumstances were merely complaints on facts already adequately refuted by the lower court. Consequently, the decision to reject the appeal was upheld based on the established facts and legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds consist solely of complaints on facts or legal errors already sufficiently refuted by the lower court.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal complaints on facts non-prosecution cause mitigating circumstances court costs Cassa delle ammende traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASLIA KELMED nato il 22/03/1993 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TOR:[NO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Faslia Kelmed e la memoria trasmessa dalla difesa del ricorrente che insiste per la fondatezza del ricorso contestando l'esito del preliminare vaglio di inammissibilità e ribadendo la declaratoria di nullità della sentenza sulla base dei motivi rappresentati;

OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità prospetta mere doglianze in punto di fatto nella parte in cui si tenta di diversamente interpretare le dichiarazioni rese dall'acquirente delle due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e le intercettazioni telefoniche che la Corte di appello ha rappresentato fossero idonee a dare conto dell'illecita cessione di cui alla contestazione; rilevato che il motivo con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello per l'apprezzata gravità della condotta desunta dalla tipologia di stupefacente ceduto (cocaina), dal contesto di illecita cessione in cui il ricorrente era ben inserito (tanto da disporre nell'immediatezza della droga ceduta) unitamente ad altro soggetto che, nell'ambito del medesimo procedimento, rispondeva di più grave ipotesi di reato in materia di narcotraffico e con cui venivano riscontrati numerosi contatti; ritenuto che manifestamente infondato e riproduttivo di analoga doglianza confutata dalla Corte territoriale con cortietti riferimenti in fatto e diritto risulta il terzo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; che la decisione impugnata ha evidenziato come l'utilità conseguita, per nulla esigua, di euro cento per la vendita di due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina implicasse - nel suo complesso - una apprezzabile disponibilità finanziaria tenuto conto della immediatezza con cui era stato fornito lo stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos