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Ordinanza — n. 41995/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41995/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Benincasa Giancarla inadmissible due to the generic nature of his grounds. The appellant alleged a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the argument merely evocative without specific factual or legal assertions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible for genericity when the grounds lack a precise exposition of the reasons in fact or law to be verified.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissible criminal appeal Article 129 code lack of specific argument procedural costs fine controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINCASA GIANCARLA CUI 01SXYWM nato a TORINO il 22/06/1984 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Benincasa Giancarla; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione essendo meramente evocativo del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/